Art. 2.
(Progetti delle regioni per la concessione del mutuo sociale).

      1. I progetti delle regioni ammessi al finanziamento da parte dell'Istituto per il mutuo sociale devono possedere le seguenti caratteristiche:

          a) essere autorizzati da un'apposita legge regionale;

          b) essere finalizzati alla realizzazione, da parte di enti di natura pubblica e controllati dalla regione su cui è situato il terreno edificabile, di immobili di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, muniti o meno di unità destinate ad uso commerciale, aventi le seguenti caratteristiche:

              1) tutte le unità destinate ad uso abitativo devono essere assegnate in base a una graduatoria per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica aperta ai cittadini italiani residenti nella regione da almeno cinque anni;

 

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              2) la superficie massima delle unità destinate ad uso commerciale non può essere superiore a un quinto della superficie totale dell'immobile in oggetto, escluse le superfici comuni e quelle destinate a cantina e a parcheggio;

              3) gli immobili possono avere al massimo cinque piani;

          c) stabilire un valore per il riscatto dell'unità destinata ad uso abitativo pari al prezzo pagato al costruttore per la costruzione dell'unità stessa e prevedere che per il medesimo valore è possibile riscattare la proprietà di una corrispondente unità destinata ad uso abitativo;

          d) prevedere che le somme versate per l'affitto dell'unità destinata ad uso abitativo da parte dell'assegnatario all'ente proprietario concorrono ai fini del riscatto della proprietà della medesima unità;

          e) prevedere che:

              1) quando il cumulo delle somme versate dall'assegnatario all'ente proprietario per il riscatto della proprietà dell'unità destinata ad uso abitativo raggiunge un valore pari al 95 per cento del valore di cui alla lettera c), la parte di proprietà corrispondente al 95 per cento della medesima unità è trasferita senza ulteriori costi all'assegnatario stesso;

              2) la somma richiesta mensilmente all'assegnatario a titolo di affitto di cui alla lettera d) non può essere superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare assegnatario dell'unità destinata ad uso abitativo;

              3) se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano disoccupati, il capofamiglia assegnatario dell'unità destinata ad uso abitativo può dichiarare lo stato di totale disoccupazione del nucleo familiare, il pagamento delle rate per l'affitto è sospeso senza perdita del diritto di proprietà e riprende alla cessazione dello stato di totale disoccupazione;

              4) le unità destinate ad uso commerciale presenti nell'immobile non possono essere cedute o vendute, ma devono

 

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essere date in affitto e il relativo reddito è incamerato dall'ente proprietario e concorre a ridurre, pro quota per unità abitativa, il valore di cui alla lettera c);

          f) essere finanziati per una quota massima pari al 70 per cento del loro costo totale dal fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3;

          g) stabilire:

              1) che la parte di proprietà del 5 per cento non riscattabile in base alla lettera e), numero 1), può essere trasferita all'assegnatario e che lo stesso, in nessun modo, può alienare, affittare, concedere, a qualsiasi titolo, prestare in garanzia o ipotecare l'immobile a terzi prima di essere entrato in possesso della totalità della proprietà dell'unità destinata ad uso abitativo;

              2) le procedure con le quali, se l'assegnatario cambia domicilio, si procede alla restituzione del 95 per cento delle somme dallo stesso versate all'ente proprietario, entro trenta giorni dalla data di riconsegna al citato ente dell'unità destinata ad uso abitativo libera e in buono stato;

              3) le procedure con le quali, dopo cinque anni dalla data di assegnazione delle unità destinate ad uso abitativo, il 20 per cento del valore di cui alla lettera c) è restituito, nell'arco di dieci anni, dall'ente proprietario al fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 3.